Verifiche

i comparti operativi

verifiche Safety Systems srl
Comparto 1 - Ascensori e impianti elevatori
Autorizzazione: Decreto D.G. 31/01/2001
L’ elenco dei certificati e dei verbali di verifica emessi da Safety Systems srl ai sensi del D.P.R. 162/99 e s.m.i. e direttiva 2014/33/UE è disponibile in copia a richiesta presso la sede legale della Società
  1. Regolamento Safety Systems
  2. Politica per la qualità
  3. Elenco ispettori
Per il regolare esercizio degli impianti è prevista l’obbligatorietà del collaudo e della verifica periodica biennale.
  1. Domanda di certificazione ascensori
  2. Domanda di verifica di sorveglianza ascensori montacarichi piattaforme elevatrici
  3. Domanda di certificazione art. 17 bis DPR 162-99 e smi

Il D.P.R. n. 162 del 30/04/1999 e s.m.i. costituisce il documento base finalizzato ad aumentare la sicurezza e il corretto funzionamento degli impianti. La normativa è stata successivamente modificata con la Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine, recepita dal D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 214.
Comparto 2 - Impianti elettrici
Autorizzzazione: Decreto D.G. 31/07/2002
Non sono valide le verifiche effettuate da professionisti o imprese installatrici.
Il D.P.R. 462/01 sulle “verifiche degli impianti di terra, dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione” rappresenta lo strumento normativo di revisione del D.P.R. 547/55 e comporta, per il datore di lavoro, una serie di obblighi e di adeguamenti per la messa a norma, la sicurezza ed il corretto funzionamento degli impianti: si applica sia ai nuovi impianti che a quelli esistenti.Il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere la verifica dell’impianto di messa a terra, dell’impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e degli impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione (DM 22/12/58).
  1. per gli impianti di terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche: verifiche obbligatorie ogni 2 anni negli Ospedali, case di cura, ambulatori e studi medici, nei cantieri e nei luoghi a maggior rischio in caso di incendio (“Luoghi marci”) ogni 5 anni in tutti gli altri casi.
  2. per gli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione: verifiche obbligatorie ogni 2 anni
Documenti disponibili:
  1. Regolamento Safety Systems DPR 462/01
  2. Politica per la qualità
  3. Elenco Ispettori
  4. Domanda di Verifica DPR 462/01
Comparto 3 - Attrezzature di lavoro
Autorizzazione: Decreto Interministeriale Direttoriale del 21/05/2012
Le scadenze sono annuali o pluriennali, a seconda del tipo di apparecchiatura (Allegato VII – D.Lgs. 81/2008). Obiettivo è garantire la sicurezza di persone e cose nei luoghi di lavoro.

Le attrezzature di lavoro per le quali sono obbligatorie le operazioni di verifica sono indicate, con la corrispondente periodicità e le modalità attuative, nel D.Lgs. 81/2008, nel D.M. 11 Aprile 2011, e nei relativi allegati. Esse sono raggruppate in tre settori distinti:
  1. Gruppo SC: apparecchi di sollevamento materiali non azionati a mano ed idroestrattori a forza centrifuga, tra cui apparecchi di sollevamento materiali mobili, trasferibili e fissi, di portata superiore a 200 Kg.
  2. Gruppo SP: sollevamento persone, tra cui scale aeree, ponti mobili sviluppabili su carro, piattaforme di lavoro, ascensori e montacarichi di cantiere.
  3. Gruppo GVR: Gas, Vapore, Riscaldamento. Attrezzature a pressione e loro insiemi, tubazioni, generatori di vapore, impianti di riscaldamento centralizzato.